sabato 11 settembre 2010

Il piano Chiodi: giuridicamente scandaloso!

Non si è mai vista una serie così lunga di illegittimità in un provvedimento amministrativo. La cosa più giuridicamente scandalosa è la gamma delle violazioni: Costituzione, leggi dello Stato, decreti governativi, Statuto regionale, leggi regionali, accordi interministeriali.

Andiamo con ordine.

Il programma operativo approvato da Chiodi e Baraldi con le delibere 44 e 45 del 3 e 5 agosto scorsi, ridisegna completamente la rete ospedaliera regionale e stravolge le previsioni del Piano Sanitario Regionale.

Ora, il PSR (adottato con legge e, quindi, con tutte le garanzie che questo strumento prevede), riproduce l’accordo del 2007 tra la Regione e i Ministeri della salute e delle finanze, il famoso “Piano di Rientro” che ha previsto, tra le altre cose, quanti posti letto deve avere la rete ospedaliera e, soprattutto, che tutti gli ospedali (anche i piccoli ospedali) restano aperti con dotazione di PL per acuti.

Le delibere di nomina di Chiodi e Baraldi affidano ai due commissari il compito di dare attuazione al Piano di Rientro e, cioè, le previsioni del PSR ancora vigente e mai abrogato né sospeso né modificato contenuto nella L.R. 5/2008 (e anticipato dalle LL.RR. 20/2006 e 6/2007).

E’ evidente, quindi, che il Programma Operativo adottato da chi, invece, doveva dare attuazione al Piano di Rientro (e, quindi, dal PSR) è illegittimo perché viola il mandato governativo dei commissari e le Leggi Regionali.

Su questo argomento il ricorso richiama anche la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha chiarito i limiti del potere commissariale e contiene un’analisi comparativa con alcune delle regioni commissariate (Lazio e Campania).

Il PO, poi, viola tutte le Leggi anche dello Stato in materia di Servizio Sanitario Nazionale di riordino della disciplina in materia sanitaria. La Legge 833/1978 e il D.Lgs. 502/1992 hanno stabilito che il Piano Sanitario Regionale e, cioè, la programmazione in materia di servizi sanitari (compresa la rete ospedaliera) è adottata con legge regionale e non certamente con delibere commissariali.

Questo significa che gli atti programmatori (e il P.O. Chiodi-Baraldi ha la natura e la sostanza di atto programmatorio) devono essere condivisi con gli Enti Locali, devono essere adottati nel rispetto del sovrano principio della partecipazione, non possono andare oltre il livello generale dovendo lasciare alle Aziende Sanitarie il potere di dare attuazione a livello locali.

Ebbene, il PO non ha rispettato nessuno di questi passaggi violando le prerogative dei comuni e delle stesse Aziende Sanitarie. La stessa ASL avrebbe, a mio avviso, interesse a contrastare il P.O., ma su questo è facile comprende il motivo del silenzio.

Perché sono stati ignorati i sindaci, perché nessuno ha mai coinvolti gli enti Locali (come anche lo Statuto regionale prevede) in un atto così importante della programmazione regionale? Perché, pur non avendo il potere di rivedere la rete ospedaliera, Chiodi e Baraldi lo hanno fatto? E perché, violando anche il principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione) non hanno toccato le cliniche private e, chiudendo i ospedali, hanno, nei fatti, stabilito che chi abita sulla costa si può salvare e chi vive nelle zone interne no?

Sarebbe bastato chiedere consiglio alla presidente Polverini, commissario nel Lazio. Lì il commissario ha il potere – datogli dal governo – di rivedere il Piano Sanitario e lì questo potere, sebbene nelle mani di uno solo, non ha rinunciato al coinvolgimento degli enti locali. Qui questo non è accaduto.

Il P.O., poi, viola le stesse norme che le delibere Chiodi-Baraldi richiamano per giustificarne l’adozione a partire dalla Legge Finanziaria per il 2010 (L. 191/2009). Quella legge si riferisce alle regioni già commissariate e stabiliscono la prosecuzione del piano di rientro (di un atto, cioè, già recepito dal PSR). Le delibere, invece, vanno oltre e intendono i programmi operativi come leve per scardinare l’impianto dell’accordo con il governo (il Piano di rientro) cui, invece, devono dare attuazione.

Il P.O., inoltre, fa riferimento alla Legge 133/2008 (la prima finanziaria estiva di Tremonti) senza dire, però, che l’adozione dei piani secondo quella legge è necessaria solo per accedere ai finanziamenti del 2010 e del 2011, cioè annualità non coperte dal piano di rientro.

Il P.O. viola anche il patto per la salute del 3 dicembre 2009, poi recepito dalla finanziaria. Nel patto si abbassa il numero dei posti letto per abitante da 4,5 per 1000 a 4 x 1000. Perché il P.O lo abbassa addirittura a 2,45 x 1000 abitanti? E, soprattutto, perché lo fa solo negli ospedali pubblici senza toccare le cliniche private. Si badi bene che, adottando anche per il privato i criteri (tasso di occupazione e durata media della degenza) utilizzati per tagliare i nostri piccoli ospedali, ben altri sarebbero stati i risultati con tagli di reparti interi nelle strutture private.

Il P.O. è, poi, illegittimo perché, nei fatti, adottato da chi non era più competente in materia di rientro dal disavanzo. Il piano di rientro del 2007, infatti, ha già prodotto i suoi risultati, come certificato dal tavolo tecnico regione – Ministeri del 17 aprile 2010 (nel verbale di quella riunione si legge, tra l’altro, che il debito non c’è più e che il Piano Sanitario va bene così come è). Se il debito non c’è più a che servono i commissari?

E poi, ancora, la norma che giustificherebbe il P.O. (la finanziaria per il 2010) dice che se la regione fa un nuovo piano di rientro cessa il commissariamento. Se, come abbiamo detto, il P.O. è, nei fatti, un nuovo Piano Sanitario, allora Chiodi e Baraldi dovrebbero fare le valige, ma così non è stato. Perché?

Il ricorso, depositato il 10 settembre e iscritto al numero 371/2010, contiene, poi, una serie di osservazioni circa le contraddizioni del P.O..

Quella più eclatante è il motivo più serio di preoccupazione sta innanzitutto nella descrizione del Presidio Territoriale di Assistenza (l’ormai famoso P.T.A.): il P.O. parla di assistenza infermieristica h12 e altri servizi come quelli di “accoglienza alle persone”. Questo non è un ospedale per acuti come la programmazione precedente stabiliva.

C’è, poi, una notazione che da sola smentisce tutto l’impianto del P.O.: se, chiudendo gli ospedali i costi non si riducono (le delibere lo dicono chiaramente), perché si chiudono gli ospedali.

E, soprattutto, visto che le delibere di nomina dei commissari chiedono loro di intervenire, ad esempio, sulla medicina generale e sulla spesa farmaceutica, perché si agisce sulla rete ospedaliera?

Queste contraddizioni si traducono in altrettanti motivi di illegittimità perché su questo le delibere sono assolutamente prive di motivazione e, soprattutto, illogiche.

L’udienza per la sospensiva è fissata al 23 settembre 2010. Se la sospensione non dovesse arrivare per il fatto che la chiusura dell’ospedale di Guardiagrele è fissata al 31 dicembre, ci attendiamo, comunque, una udienza a breve per la discussione nel merito.

Il ricorso è stato notificato anche alla regione Abruzzo e alla ASL di Chieti che è il soggetto attuatore dei provvedimenti commissariali.

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